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Paradossalmente
il culmine di rischio è riferibile alla sua rimozione.
E'
proprio durante le operazioni di rimozione e smaltimento dell’amianto che si
generano rischi di natura occupazionale per gli addetti e di natura ambientale
per i luoghi interessati dagli interventi.
Il
D.Lgs. 277/91 ha sancito che ogni lavoro che comporta
demolizione o asporto di materiali contenenti amianto deve essere
preceduto dalla elaborazione di un progetto di lavoro. Tale piano, approvato
dall’organo di vigilanza, costituirà norma tecnica cogente.
La
presenza di materiali contenenti amianto non rappresenta di per sé un
pericolo per la salute degli occupanti. Se il materiale è in buone condizioni e
non viene manomesso, è estremamente improbabile che esista un rilascio di fibre
apprezzabile; invece se il materiale è
in cattive condizioni, o è altamente friabile, è probabile che le vibrazioni
insieme con i movimenti di macchinari e persone possano causare il distacco di
fibre legate debolmente.
Un
rischio potenziale che deve essere adeguatamente valutato da personale esperto
ed abilitato, per gli eventuali
provvedimenti di legge (bonifica).
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