Esclusi i casi di incidente, le cause di inquinamento sono solitamente attribuibili alle emissioni prodotte dalle normali attività produttive.

 

 

 

L’imprenditore è responsabile dei danni provocati dall’inquinamento ambientale. La Sua responsabilità non si riferisce alle sole norme specifiche del settore ma interessa anche altre norme penali. 

 

 

 

Con il D.Lgs.277/91 si è voluta regolamentare l’esposizione dei lavoratori alle emissioni di:

 

  • rumore

  • piombo

  • amianto

Tutti e tre sono elementi  nocivi estremamente pericolosi sia per la salute umana che per l’ambiente esterno.

Destinatari della tutela prevista dal decreto sono tutti i lavoratori subordinati, destinatari delle prescrizioni sono tutti i datori di lavoro corrispondenti.

 

Sono introdotte sanzioni di non trascurabile entità e il decreto contiene obblighi anche per i collaboratori del datore di lavoro e per gli stessi lavoratori.

 

 

 

 

 

 

Fare prevenzione significa anche organizzarsi per monitorare nel tempo la situazione, programmando verifiche e riverifiche sui presupposti degli interventi di prevenzione attuati e i loro effetti.

La prevenzione è un qualche cosa di sempre perfettibile che si attua attivando e percorrendo un processo di adozione coordinata di misure.

Bisogna aggiungere che, come dato d’esperienza, il  presupposto costituisce un’indicazione non limitata ai soli tre agenti nocivi considerati, posto che il datore di lavoro è sempre tenuto ad adottare tutte le misure suggerite dall’esperienza.

 

 

Con il D.Lgs 22/97 “ Ronchi” si attua il riassetto della disciplina relativa ai rifiuti.

Il decreto introduce il sistema della gestione dei rifiuti. Sistema che, in un quadro normativo unitario, supera il vecchio concetto del tutto rifiuto per favorire le operazioni di prevenzione, di riduzione e di ricupero, e la  responsabilizzazione di tutti i soggetti coinvolti. Se nel ciclo di vita di un prodotto si genera un elevato livello di protezione dell’ambiente,  si ottiene  la riduzione della componente residuale dei cicli produttivi destinata a smaltimento.

 

 

Con il DPR 203/88  si  sono recepite  direttive comunitarie in materia di inquinamento atmosferico.

Il DPR si pone come strumento di definizione delle linee guida per il contenimento delle emissioni in atmosfera ed i valori minimi e massimi.

Determina le competenze a livello centrale e periferico  per la fissazione di valori di qualità dell'aria,  gli ambiti di applicazione e gli iter autorizzativi. Come chiariti con atto di indirizzo e coordinamento dal DPR 21 luglio 89 e DM 12 luglio 90.

 

 

 

E’ poco nota la concomitanza tra inquinamento e leggi “Galasso” e “626”, rispettivamente per la salvaguardia paesaggistica e per la tutela dell’igiene dei luoghi di lavoro; come spesso si dimentica il collegamento tra inquinamento e leggi sanitarie poste a protezione della salute pubblica. 

E’ sempre opportuno conoscere e mantenere le emissioni costantemente sotto le soglie di accettabilità, per contenerne l’impatto su:
  • lavoratori

  • acqua 

  • suolo 

  • aria 

Campi regolamentati da: 

 

Il presupposto per applicare correttamente le misure di tutela necessarie è la valutazione del rischio. Essa deve essere effettuata con riferimento ai valori limite, ma preceduta da una completa verifica delle condizioni in cui il rischio si manifesta; individuandone le cause, i luoghi ed i periodi in cui il rischio è più rilevante o si concentra. In sintesi valutare il rischio significa acquisire gli elementi necessari per individuare le misure tecnico-organizzative e procedurali concretamente attuabili per eliminare o ridurre al minimo possibile il rischio valutato e riservare l’applicazione delle tutele passive al solo rischio residuo.

Ossia fare prevenzione.

Con la legge 319/76“Merli” e successive modificazioni si sono voluti disciplinare gli scarichi di qualsiasi tipo secondo la destinazione:

  • in acque

  • in fognature

  • nel suolo e sottosuolo

determinando i parametri ed i livelli di accettabilità tramite  tabelle allegate alla legge.

Con il D. Lgs. 626/94 si sono attuate una serie di direttive comunitarie su igiene e sicurezza del lavoro.

Lo scopo è di promuovere il miglioramento di sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro, soprattutto sotto il profilo organizzativo.

Il progresso nella prevenzione e protezione presuppone:

  • costante azione di ricerca, formazione e informazione;

  • collaborazione fra i vari soggetti coinvolti;

  • ripartizione di ruoli e responsabilità;

  • individuazione delle persone specificamente incaricate;

  • adozione di misure correlate alla verifica dei rischi di ogni unità produttiva

In sintesi il D.Lgs. 626/94 rilancia l’attenzione dei datori di lavoro e dei lavoratori su un tema di grande importanza civile, nel perseguimento di un obiettivo senza schieramenti contrapposti, essendo l’igiene e la sicurezza in fabbrica un interesse comune.

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