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La
normativa sul suolo è regolata dagli artt. 14 e 17 del
D.Lgs. 22/97, del quale viene data breve sintesi.
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Entro
30 giorni dall’evento, deve essere presentato al Comune ed alla Regione un
progetto di bonifica.
Spetta al comune l’approvazione del progetto e
l’autorizzazione alla realizzazione
degli interventi, esclusi i progetti per gli interventi di bonifica di interesse
nazionale che competono al Ministero dell’Ambiente.
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L’abbandono
e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
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Chiunque
viola i divieti è tenuto a procedere alla rimozione dei rifiuti e al ripristino
dello stato dei luoghi.
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Chiunque
cagiona anche in maniera accidentale il superamento dei limiti di accettabilità
della contaminazione dei suoli in relazione alla destinazione d’uso, o
determina un pericolo concreto ed attuale di superamento, deve procedere a
proprie spese agli interventi di messa in
sicurezza, bonifica e ripristino
ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo.
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